Art. 23
Equivalenza in relazione alla verifica della condizione di indipendenza per le imprese madri delle società di gestione e delle imprese di investimento
In vigore dal 8 mar 2007
Equivalenza in relazione alla verifica della condizione di indipendenza per le imprese madri delle società di gestione e delle imprese di investimento
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE)
1. Si considera che un paese terzo preveda condizioni di indipendenza equivalenti a quelle di cui all’, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva se, in base alla legge di tale paese, una società di gestione o un’impresa di investimento di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE è tenuta a soddisfare le condizioni seguenti:
a)
la società di gestione o impresa di investimento deve avere in tutte le situazioni la facoltà di esercitare, indipendentemente dalla sua impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce;
b)
la società di gestione o impresa di investimento non deve tenere conto degli interessi dell’impresa madre o di qualsiasi altra impresa controllata dall’impresa madre ogniqualvolta insorgano conflitti di interesse.
2. L’impresa madre si conforma agli obblighi di notifica di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 3, della presente direttiva.
In aggiunta essa attesta che, con riferimento a ciascuna società di gestione o impresa di investimento in questione, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’ della direttiva 2004/109/CE, l’impresa madre è in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che i requisiti di cui all’, paragrafo 4, della presente direttiva sono rispettati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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