Art. 22
Requisiti equivalenti all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda il contenuto delle informazioni sulle assemblee, se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a fornire quanto meno informazioni sul luogo, sulla data e sull’ordine del giorno delle assemblee.
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