Art. 21 · Requisiti equivalenti all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

Art. 21

Requisiti equivalenti all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’ della direttiva 2004/109/CE (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’ della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a comunicare al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale entro 30 giorni di calendario dal verificarsi di un incremento o di una riduzione di tale totale.
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