Art. 19 · Requisiti equivalenti all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE

Art. 19

Requisiti equivalenti all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, il periodo di tempo entro il quale ad un emittente, la cui sede legale è situata in tale paese terzo, devono essere notificate le partecipazioni rilevanti ed entro il quale egli deve comunicare al pubblico tali partecipazioni è complessivamente pari o inferiore a sette giorni di negoziazione. I termini per la notifica all’emittente e per la seguente comunicazione al pubblico da parte dell’emittente possono essere diversi da quelli di cui all’, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2004/109/CE.
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