Art. 17 · Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE

Art. 17

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la presentazione di conti individuali da parte dell’impresa madre non è richiesta, ma l’emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto, nella preparazione dei conti consolidati, ad includere le informazioni seguenti: a) per gli emittenti di azioni, il computo dei dividendi e la capacità di pagare i dividendi; b) per tutti gli emittenti, se del caso, requisiti di capitale minimo e equity e problemi di liquidità. A fini di equivalenza, l’emittente deve essere altresì in grado di fornire all’autorità competente dello Stato membro di origine informazioni aggiuntive sottoposte a revisione che forniscano ragguagli sui conti individuali dell’emittente a sé stanti, pertinenti agli elementi di informazione di cui alle lettere a) e b). Tali informazioni possono essere preparate conformemente ai principi contabili del paese terzo.
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