Art. 11
Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto
In vigore dal 8 mar 2007
Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, i valori mobiliari e i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE sono considerati strumenti finanziari purché essi conferiscano il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Il possessore dello strumento deve beneficiare, alla scadenza, o del diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o della discrezionalità circa il suo diritto ad acquistare tali azioni o meno.
Per accordo formale si intende un accordo vincolante in base al diritto applicabile.
2. Ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 riguardanti lo stesso emittente sottostante.
3. La notifica di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE include le informazioni seguenti:
a)
la situazione risultante, in termini di diritti di voto;
b)
se del caso, la catena di imprese controllate mediante le quali gli strumenti finanziari sono effettivamente detenuti;
c)
la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia;
d)
per gli strumenti con un periodo di esercizio, l’indicazione della data o del periodo in cui le azioni saranno o potranno essere acquistate, se del caso;
e)
la data di scadenza dello strumento;
f)
l’identità del possessore;
g)
il nome dell’emittente sottostante.
Ai fini della lettera a), la percentuale dei diritti di voto è calcolata con riferimento al totale dei diritti di voto e del capitale quale comunicato da ultimo dall’emittente a norma dell’ della direttiva 2004/109/CE.
4. Il periodo di notifica è lo stesso previsto all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE e nelle relative disposizioni di esecuzione.
5. La notifica viene fatta all’emittente dell’azione sottostante e all’autorità competente dello Stato membro di origine di tale emittente.
Se uno strumento finanziario ha più di un’azione sottostante, viene fatta una notifica separata a ciascun emittente delle azioni sottostanti.
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