Art. 2
In vigore dal 26 feb 2007
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 agosto 2007.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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