Art. 3
In vigore dal 14 feb 2007
1. Per quanto riguarda l', gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007.
2. Per quanto riguarda l', gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 agosto 2007.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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