Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 dic 2006
1.   Per agevolare l'efficienza della sorveglianza ufficiale sugli alimenti per lattanti, l'operatore del settore alimentare che immetta sul mercato un alimento per lattanti informa l'autorità competente dello Stato membro di commercializzazione del prodotto, trasmettendo un campione dell'etichetta utilizzata sul prodotto. 2.   Le autorità competenti ai fini del presente articolo sono quelle di cui all', paragrafo 4, della direttiva 89/398/CEE.
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