Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di «indicazione», «indicazione nutrizionale», «indicazioni sulla salute» e «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia» di cui all', paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«lattanti»: i bambini di meno di dodici mesi di età;
b)
«bambini»: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni;
c)
«alimenti per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di tali soggetti fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;
d)
«alimenti di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti successivamente all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata dei lattanti stessi;
e)
«residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento, ai sensi dell', paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.
Storico versioni
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