Art. 17
In vigore dal 22 dic 2006
Le nuove norme stabilite nell', paragrafi 1 e 2, della presente direttiva non sono obbligatorie per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti contemplati nell'allegato, punto 4, della direttiva 1999/21/CE fino al 1o gennaio 2012.
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