Art. 2 · Riconoscimento reciproco

Art. 2

Riconoscimento reciproco

In vigore dal 20 dic 2006
Riconoscimento reciproco 1.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. 2.   Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all', paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.
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