Art. 13 · Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

Art. 13

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

In vigore dal 20 dic 2006
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari 1.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell', paragrafi 4, 5 e 6. 2.   Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.
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