Art. 1 · Modello della patente di guida

Art. 1

Modello della patente di guida

In vigore dal 20 dic 2006
Modello della patente di guida 1.   Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida. 2.   Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati. 3.   Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura. 4.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
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