Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare: a) se la non conformità all' risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all', delle disposizioni di cui all' o delle norme di cui all'; b) se la non conformità all’ risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al suddetto articolo. 2.   Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati. 3.   Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma dell', primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'. 4.   La Commissione comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere. 5.   Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le raccomandazioni o i pareri adeguati.
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