Art. 8
In vigore dal 12 dic 2006
1. Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell', che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato a norma dell', primo comma, lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'.
3. Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.
Storico versioni
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