Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 dic 2006
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell' o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate a norma dell', gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all' o della libera circolazione di cui all', considerino del pari rispondente alle disposizioni dell' il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.
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