Art. 5
In vigore dal 12 dic 2006
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all' o della libera circolazione di cui all', considerino rispondente alle disposizioni dell' il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell', primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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