Art. 11

Art. 11

In vigore dal 12 dic 2006
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione: a) gli organismi di cui all', secondo comma; b) gli organismi che elaborano una relazione a norma dell', paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell'; c) gli estremi della pubblicazione di cui all', secondo comma. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.
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