Art. 11
In vigore dal 12 dic 2006
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a)
gli organismi di cui all', secondo comma;
b)
gli organismi che elaborano una relazione a norma dell', paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell';
c)
gli estremi della pubblicazione di cui all', secondo comma.
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:95:oj#art-11