Art. 2
In vigore dal 12 dic 2006
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).
2. Il territorio di cui al paragrafo 1 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
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