Art. 1
In vigore dal 12 dic 2006
1. La presente direttiva è volta a disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'.
2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:93:oj#art-1