Art. 8
Rilascio di certificati comunitari per la navigazione interna
In vigore dal 12 dic 2006
Rilascio di certificati comunitari per la navigazione interna
1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II.
2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che, escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE, vi rientrano a seguito delle modifiche ai sensi dell', paragrafi 1 e 2 previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II. Negli Stati membri in cui il periodo di validità dell'attuale certificato nazionale dell'imbarcazione è inferiore a 5 anni, detto certificato può essere rilasciato fino a 5 anni dopo il 30 dicembre 2008.
La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato II è specificata nel certificato comunitario per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti dell'allegato II.
3. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione di cui all'allegato II. Le deroghe previste nell'allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.
La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente articolo.
4. Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 è verificata in occasione delle visite tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di una visita tecnica effettuata su richiesta del proprietario della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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