Art. 7
Deroghe
In vigore dal 12 dic 2006
Deroghe
1. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per
a)
le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;
b)
le imbarcazioni di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m3 la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.
2. Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato della nave.
3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni naviganti sulle sue vie navigabili che siano soggette alle disposizioni della presente direttiva, non deve conformarsi agli .
Storico versioni
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