Art. 4 · Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna

Art. 4

Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna

In vigore dal 12 dic 2006
Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna 1.   Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell' della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all' paragrafo 5 della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili della Comunità qualora provviste di questo solo certificato. 2.   Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare comunitario per la navigazione interna: a) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici, b) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, in riferimento a navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all', paragrafi 1, 2 e 3. 3.   Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.
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