Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 12 dic 2006
Campo di applicazione 1.   La presente direttiva si applica, ai sensi dell'allegato II, .01: a) alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3. 2.   La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell'allegato II, .01 a tutte le seguenti imbarcazioni: a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti; b) alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio; c) ai galleggianti. 3.   La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni: a) alle navi traghetto; b) alle navi da guerra; c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime; ii) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di: — un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o — per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (8); o — per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.
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