Art. 18 · Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

Art. 18

Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

In vigore dal 12 dic 2006
Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle navi dei paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione. I certificati comunitari per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni dei paesi terzi conformemente all', paragrafo 1.
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