Art. 10 · Conduzione delle visite tecniche

Art. 10

Conduzione delle visite tecniche

In vigore dal 12 dic 2006
Conduzione delle visite tecniche 1.   La visita tecnica di cui all' è effettuata da autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato II, .01, risulta che l'imbarcazione possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II. Gli organismi di classificazione sono autorizzati solo se soddisfano i criteri di cui alla parte I dell'allegato VII. 2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per effettuare la visita tecnica e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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