Art. 8
Procedure per via elettronica
In vigore dal 12 dic 2006
Procedure per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all’accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.
2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l’esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest’ultimo o del suo personale responsabile.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le modalità d’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l’interoperabilità dei sistemi di informazione e l’uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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