Art. 41 · Clausola di revisione

Art. 41

Clausola di revisione

In vigore dal 12 dic 2006
Clausola di revisione Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all', paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.
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