Art. 39 · Valutazione reciproca

Art. 39

Valutazione reciproca

In vigore dal 12 dic 2006
Valutazione reciproca 1.   Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni: a) , paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; b) , paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare; c) , paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari. 2.   La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni. 3.   La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all’, paragrafo 1, che può formulare osservazioni. 4.   Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari. 5.   Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell', paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all', paragrafo 1, terzo comma e all', paragrafo 3, prima frase. Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.
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