Art. 37 · Codici di condotta a livello comunitario

Art. 37

Codici di condotta a livello comunitario

In vigore dal 12 dic 2006
Codici di condotta a livello comunitario 1.   Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:123:oj#art-37