Art. 36 · Misure di esecuzione

Art. 36

Misure di esecuzione

In vigore dal 12 dic 2006
Misure di esecuzione Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull’interoperabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:123:oj#art-36