Art. 29.tit_1 · Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

Art. 29.tit_1

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

In vigore dal 12 dic 2006
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:123:oj#art-29.tit_1