Art. 24 · Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

Art. 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

In vigore dal 12 dic 2006
Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate 1.   Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.
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