Art. 10
Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
In vigore dal 12 dic 2006
Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
a)
non discriminatori;
b)
giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c)
commisurati all’obiettivo di interesse generale;
d)
chiari e inequivocabili;
e)
oggettivi;
f)
resi pubblici preventivamente;
g)
trasparenti e accessibili.
3. Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all’, paragrafo 2 e il prestatore assistono l’autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.
4. L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
5. L’autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l’autorizzazione sono soddisfatte.
6. Salvo nel caso del rilascio di un'autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un’autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.
7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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