Art. 5
Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
In vigore dal 12 dic 2006
Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
1. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.
2. Gli Stati membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all' della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.
3. Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell', in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.
4. Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell' della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:
a)
il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza, e
b)
le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3.
5. Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all' della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell' della direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:118:oj#art-5