Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni: 1) «norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente; 2) «valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'; 3) «tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'; 4) «immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee; 5) «concentrazione di fondo»: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate; 6) «livello di base»: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati a norma dell' della direttiva 2000/60/CE o, nel caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante il primo periodo per il quale sia disponibile un periodo rappresentativo di dati di monitoraggio.
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