Art. 10 · Revisione

Art. 10

Revisione

In vigore dal 12 dic 2006
Revisione Fatto salvo l', la Commissione rivede gli allegati I e II della presente direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni. Sulla base di detta revisione, presenta se opportuno proposte legislative secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato per modificare gli allegati I e/o II. Nella sua revisione e nell'elaborazione di proposte, la Commissione tiene conto di tutte le pertinenti informazioni che potrebbero includere i risultati dei programmi di controllo attuati a norma dell' della direttiva 2000/60/CE, di programmi di ricerca comunitari e/o di raccomandazioni del Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle organizzazioni aziendali europee e delle organizzazioni ambientali europee.
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