Art. 5
Edizioni critiche e scientifiche
In vigore dal 12 dic 2006
Edizioni critiche e scientifiche
Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.
Storico versioni
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