Art. 6 · Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

Art. 6

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

In vigore dal 12 dic 2006
Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche 1.   Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all' per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. 2.   Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all' per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione. 3.   Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
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