Art. 5 · Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

Art. 5

Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

In vigore dal 12 dic 2006
Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione 1.   Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 2.   Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 3.   La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori. 4.   Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.
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