Art. 3
Titolari ed oggetto del diritto di noleggio e di prestito
In vigore dal 12 dic 2006
Titolari ed oggetto del diritto di noleggio e di prestito
1. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito spetta alle persone seguenti:
a)
all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
b)
all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
c)
al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
d)
al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.
2. La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali.
4. Fatto salvo il paragrafo 6, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l'artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l'.
5. Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 4 si applichi agli autori.
6. Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra un artista interprete o esecutore e un produttore in merito ad una produzione cinematografica abbia l'effetto di un'autorizzazione di noleggio, purché detto contratto preveda un'equa remunerazione ai sensi dell'. Gli Stati membri possono anche prevedere che il presente paragrafo si applichi mutatis mutandis ai diritti di cui al capo II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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