Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2006
Definizioni 1.   Ai sensi della presente direttiva, s’intende per: a) «noleggio» la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto; b) «prestito» la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico; c) «pellicola» un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, con o senza accompagnamento sonoro. 2.   Il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri possono disporre che altre persone siano considerate coautori.
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