Art. 11
Efficacia temporale
In vigore dal 12 dic 2006
Efficacia temporale
1. La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole contemplati nella presente direttiva che al 1o luglio 1994 fosse ancora tutelata dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, fosse conforme ai requisiti di tutela previsti dalla presente direttiva.
2. Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione, in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1o luglio 1994.
3. Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il prestito di una realizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d) per la quale risulti dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata acquistata anteriormente al 1o luglio 1994.
Tuttavia, in particolare se la realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.
4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l', paragrafo 2, alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.
5. Fermo restando il paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 7, la presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente al 19 novembre 1992.
6. Gli Stati membri possono disporre che, fatto salvo il paragrafo 7, qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva abbiano espresso il loro consenso per l'utilizzazione anteriormente al 1o luglio 1994, si debba presumere che essi abbiano trasferito i nuovi diritti esclusivi.
7. Per i contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1994, il diritto ad un'equa remunerazione di cui all' si applica solo qualora gli autori o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano presentato richiesta anteriormente al 1o gennaio 1997. In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.
Storico versioni
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