Art. 10
Eccezioni alla protezione
In vigore dal 12 dic 2006
Eccezioni alla protezione
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:
a)
quando si tratti di utilizzazione privata;
b)
quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;
c)
quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
d)
quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.
Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.
3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Storico versioni
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