Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 dic 2006
Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell', ai valori da essi fissati conformemente all', nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:113:oj#art-5