Art. 14

Art. 14

In vigore dal 12 dic 2006
Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (7). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
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