Art. 13

Art. 13

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti: a) le acque designate a norma dell', paragrafo 1, in forma sintetica; b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell', paragrafo 2; c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'. 2.   In caso di ricorso all', lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo. 3.   Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.
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