Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 dic 2006
1.   Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di concedere le esenzioni previste nella presente direttiva. 2.   Se la notifica di cui al paragrafo 1 non è effettuata entro il 31 marzo 2007, le disposizioni derogatorie nazionali di cui all’articolo 67, primo comma, lettera a bis), della direttiva 2001/82/CE cessano di essere applicabili.
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