Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 dic 2006
1.   Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite. 2.   Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VI, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici. I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati. 3.   Gli antiparassitari elencati nell'allegato VII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti. Tuttavia, ai fini del controllo a) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico; b) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale. 4.   Le quantità menzionate ai paragrafi 2 e 3 si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante. 5.   Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VI, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VI e l'allegato VII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza. 6.   Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.
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